CERNUSCO, IL SINDACO SPIEGA LA VARIANTE SULL’AREA ANDEGARDO

Si è conclusa giovedì 28 luglio, non senza qualche polemica e discussione la vicenda variante del Pgt in merito alla questione bitumi, area Andegardo che aveva mobilitato non solo le minoranze del Consiglio comunale cernuschese, ma anche il Comitato ‘La vittoria del Parco’. Il sindaco di Cernusco Lombardone ha così spiegato la questione, analizzando i singoli passaggi. La variante è stata votata all’unanimità dall’Assise cernuschese.

Il nostro Comune è a oggi dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T. VARIANTE N.1/2019), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 14.05.2020, entrato in vigore dal 27.08.2020;
Premetto che in sede di approvazione definitiva del P.G.T. in vigore dal 18.05.2011, è stato inserito l’Ambito di Trasformazione denominato “AT2”, relativo ad aree in località Andegardo utilizzate in passato per attività di cava di inerti ed oggi interessate da attività di trattamento inerti.
Lo scopo dichiarato di tale ambito di trasformazione, all’atto dell’inserimento della scheda di indirizzo dello stesso nel P.G.T., è quello della “riqualificazione ambientale delle attività di trattamento esistenti, mediante la realizzazione di edifici destinati al deposito di materiali, dotati di spazi per parcheggi privati e pubblici a servizio delle funzioni insediabili e della zona”.
Tale scheda di indirizzo richiedeva altresì “il ripristino dello stato dei luoghi dell’area attualmente utilizzata a deposito e ricadente in ambito agricolo strategico”.
Gli Ambiti di Trasformazione rappresentano “Ambiti non conformati” con la precisazione che “non conseguono dei diritti edificatori, ma solamente delle possibilità che potranno divenire effettive nella successiva fase di definizione fra l’Amministrazione Comunale ed il Proponente l’intervento” (vedi Piano Attuativo).
Durante la vigenza del P.G.T. gli operatori proprietari del comparto non hanno avviato alcuna iniziativa atta al raggiungimento della citata “riqualificazione ambientale delle attività di trattamento esistenti” ed al “ripristino dello stato dei luoghi”, presentando solo una proposta di Piano Attuativo per l’ampliamento delle attività in essere, pur non disponendo della totalità delle dette aree, inserendo tra l’altro anche la “produzione di conglomerato bituminoso”, procedura che non ha avuto alcun seguito istruttorio.
Nella vigente variante 1/2019, sulla base di quanto richiesto dagli operatori, è stata tra l’altro inserita tra la funzioni insediabili nel territorio comunale la seguente destinazione d’uso: “U30.1. – Attività di stoccaggi per recupero e trattamento di inerti”, che in descrizione subordinata, può essere associato e integrato da attività produttive insediate nello stesso lotto per: U30.1.1 – Produzione di calcestruzzo. U30.1.2 – Produzione di conglomerato bituminoso”, adeguando conseguentemente anche la scheda di indirizzo progettuale del Documento di Piano relativa all’ambito di trasformazione in oggetto.valagussa bitume
In realtà tale funzione insediabile U30.1.2 – Produzione di conglomerato bituminoso, pur non costituendo alcun diritto acquisito per quanto sopra indicato, non risulta attiva in quel comparto né ad oggi, né storicamente;
L’eventuale futura realizzazione di impianti U30.1 è assoggettata agli adempimenti del D.Lgs. n.152/2006 in materia ambientale e alla verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale di cui all’art.8 delle norme del Documento di Piano; tali elementi prescrittivi sono stati altresì inseriti nella scheda di indirizzo dell’AT2.
A seguito dell’entrata in vigore della “variante 1/2019” si è rilevata una notevole preoccupazione nella cittadinanza, stante anche il preventivo parere contrario espresso da ATS Brianza, cosi come negli Enti territoriali limitrofi in relazione all’eventuale e potenziale futuro avvio di una attività di “produzione di conglomerati bituminosi” nella zona della località Andegardo;
In data 29 giugno 2020 si è svolta presso il Municipio una apposita audizione convocata dall’Amministrazione Comunale allo scopo di raccogliere le valutazioni da parte di Cittadini ed Enti Territoriali confinanti, oltre che dall’Ente di Gestione del Parco regionale di Monteveccchia e valle del Curone, con la possibilità di portare a conoscenza dell’Amministrazione comunale eventuali preoccupazioni e perplessità in merito a tale potenziale insediamento;
Tutti i partecipanti a tale audizione hanno espresso, pur nel rispetto dei ruoli, contrarietà al potenziale insediamento di attività di “produzione di conglomerati bituminosi” nella zona della Località Andegardo così come la Conferenza dei capigruppo consigliari, riunitasi in data 30 giugno 2020, ha espresso la propria contrarietà a tale rischio potenziale.
Di conseguenza l’Amministrazione comunale, accogliendo tali preoccupazioni espresse, ha ritenuto opportuno inserire un divieto espresso per l’insediamento di attività di “produzione conglomerati bituminosi” su tutto il territorio comunale procedendo ad una variante urbanistica degli atti del Piano di Governo del Territorio al fine di recepire formalmente tale decisione. Il Consiglio comunale con delibera 14 in data 23.07.2020 ha preventivamente approvato un atto di indirizzo alla Giunta comunale, atto deliberativo trasmesso per opportuna conoscenza ad ATS Brianza e ad ARPA Lombardia quali Enti competenti e di supporto in materia di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 31.10.2020 è stato dato avvio del Procedimento di Variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) “Variante n.2/2020”; in tale delibera si è ritenuto di porre a base della predetta variante di P.G.T. – VARIANTE 2/2020 gli obiettivi di carattere generale di seguito esposti:

  • Documento di Piano: Adeguamento e revisione dell’Ambito di Trasformazione AT 2 – via Cavalieri di Vittorio Veneto con un divieto espresso in quell’Ambito e su tutto il territorio comunale riguardo l’insediamento di attività U30.1.2 di “produzione conglomerati bituminosi”;
  • Piano delle Regole – Norme Tecniche: Modifica dell’allegato A – Sigle degli Usi – c) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI – funzione insediabile U30.1 con soppressione della funzione “U30.1.2 – Produzione di conglomerato bituminoso”.

Con la stessa delibera si è dato formale avvio al procedimento di variante urbanistica e stabilito un termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso entro il quale “chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare contributi, suggerimenti e proposte”.

Entro il termine fissato del 4 dicembre 2020 sono pervenute n. 6 segnalazioni e precisamente:

1             ANCE Lecco – Sondrio                                        Associazione di Categoria Costruttori

2             FENEALUIL Alta Lombardia                               Associazione Sindacale

3             CIELO Consorzio Stabile                                     Consorzio Imprese

4             GRUPPO DI LAVORATORI                                  Dipendenti Gruppo Valagussa

5             I.M.E. s.r.l.                                                            Impresa nel settore dei lavori pubblici

6             VALAGUSSA CAVE E CALCESTRUZZI s.r.l.       Proprietà comparto AT2

nelle quali, oltre a puntualizzare aspetti di carattere giuridico ed occupazionale, si obietta e smentisce l’asserita nocività dell’impianto di lavorazione a caldo dei bitumi, così come sollevata segnatamente da ATS Brianza in sede di adozione e di approvazione della variante n.1/2019 al P.G.T.
Anche le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno sancito che la pianificazione urbanistica deve essere rispettosa del principio di proporzionalità in quanto a bilanciamento tra le esigenze pubbliche e le esigenze del privato e, in questo caso, tra le esigenze di tutela dell’ambiente e quelle connesse all’esercizio delle attività imprenditoriali private. Con la finalità tesa a rafforzare gli obiettivi e i contenuti della variante n.2/2020 secondo l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale si è ritenuto opportuno il coinvolgimento preventivo di ATS Brianza e ARPA Lombardia richiedendo formale espressione di parere in merito alle implicazioni ambientali derivanti dalla lavorazione a caldo di bitumi svolta all’aperto o in impianti chiusi ed i relativi riferimenti / limiti di legge per l’esercizio di tali attività e alle implicazioni ambientali derivanti dall’installazione degli impianti per la lavorazione a caldo di bitumi così come proposti dalla segnalazione presentata dalla ditta Valagussa Cave e Calcestruzzi s.r.l. di Merate con prot. n.8643 del 04.12.2020 e suoi allegati.
In data 3/5/2021 Arpa Lombardia ha inviato proprio parere demandando per competenza a ATS Brianza le specifiche prescrizioni per la tutela igienico-sanitaria e tecnico- ambientale riservandosi, nell’ambito delle eventuali procedure istruttorie la verifica e valutazione delle prescrizioni tecnico-impiantistiche e di impatto ambientale derivanti dalla installazione di attività classificate “insalubri” di 1^ classe.
In data 24/5/2021 ATS Brianza ha trasmesso proprio parere di “non ammissibilità delle attività U30.1.2 – produzione di conglomerato bituminoso nell’ambito AT2.
Pertanto a fronte di valutazioni e pareri espressi da Arpa Lombardia e ATS Brianza, la Variante n.2/2020 agli atti del P.G.T. può essere ora redatta secondo le linee guida approvate dal Consiglio comunale, motivando l’ammissibilità o meno delle segnalazioni presentate all’avvio del procedimento.
Le possibili motivazioni a supporto della Variante n.2/2020 relativa all’ambito AT2 si basano quindi sui seguenti aspetti:

  • La prevalenza delle precauzioni igienico-sanitarie richieste da ATS Brianza rispetto

– alla specifica attività/lavorazione da implementare anche in relazione alle caratteristiche dimensionali, insediative e ambientali del territorio comunale e sovra comunale;

– all’incidenza sul benessere psico-fisico generato da fattori antropici alterati, quali le “molestie odorigine”;

  • L’imminente necessità di adeguare il P.G.T. al P.T.C.P. e quindi ai criteri per la riduzione del consumo di suolo, anche in applicazione del principio di proporzionalità e bilanciamento tra le esigenze pubbliche e le esigenze del privato, in questo caso, considerando, sia il tempo trascorso dalla vigenza del I° DP, sia le esigenze di salvaguardia ambientale e tutela igienico – sanitaria, rispetto a quelle connesse all’esercizio delle attività imprenditoriali private;
  • La previsione della nuova viabilità sovra comunale definita dal P.T.C.P., che amplia la popolazione direttamente esposta alle emissioni in ambiente e quindi rischio igienico – sanitario

L’iter di adozione della variante determinerà l’inizio del “regime di salvaguardia” che sospende ogni determinazione su istanze in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche.

Giovanna De Capitani



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