DPCM E ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre, che sostituisce i DPCM precedenti. Il DPCM è integrato da un’ordinanza del Ministro della Salute  che individua regione Lombardia come zona a rischio lato (area rossa) con  misure più restrittive in vigore dal 6 al 21 novembre

Di seguito, le principali misure restrittive in vigore fino al 21 novembre:

SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento da una regione all’altra, da un Comune all’altro e anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute (consentiti spostamenti per lo svolgimento della didattica in presenza); è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • In caso di febbre maggiore di 37,5° c’è l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

SPORT

  • Attività motoria: è consentita individualmente in prossimità della propria abitazione sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Attività sportiva: è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • Consentiti solo eventi e competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e comunque in assenza di pubblico;
  • Tutte le attività sportive non di interesse nazionale sono sospese.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

  • In presenza: scuola dell’infanzia, servizi educativi per l’infanzia, scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di primo grado e comunque quando sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • A distanza: secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, università.

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

  • Servizi alla persona: attività sospese tranne lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri;
  • Commercio al dettaglio: attività sospese tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23;
  • Mercati: chiusi tranne per la vendita di generi alimentari;
  • Edicole, tabaccai, farmacie e le parafarmacie: aperti;
  • Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): attività sospese. Consentita la consegna a domicilio e l’asporto fino alle  22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Tutte le altre attività: consentite.

Permane l’obbligo di avere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Approfondimenti:
DPCM 3 novembre 2020 link
Dpcm 3 novembre 2020 (.doc)
Ordinanza Ministero della Salute link http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/images/protocollo-segreteria/Ordinanza_Ministero_Salute_04112020_1_.pdf
Indicazioni per zona
www.comune.lomagna.lc.it/c097044/images/protocollo-segreteria/misure-DEF-ok.pdf

S.A.



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