Pubblicato il nuovo Decreto ministeriale in vista delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge DEL 2 dicembre numero 58, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre; nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge dello scorso 25 marzo, numero 19, convertito dalla legge 22 maggio, numero 35.
La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, numero 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio numero 35.


