LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE SCURO DA OGGI SINO AL 14 MARZO

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Dal 5  e fino al 14 marzo, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’articolo 2 del Dpcm 14 gennaio, sono adottate le seguenti misure: sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia.

Resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 65.
In tutte le scuole ed istituzioni sopra citate, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Ne consegue anche la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. Si applica quanto previsto dall’art. 3 comma 4 lettera i) del Dpcm del 14 gennaio 2021 in relazione al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia.
Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori, disabili o anziani.
Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
Vige l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

S.A.



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